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Territorialità italiana per le opere infrastrutturali

La risposta all’istanza di interpello n.47 del 12 febbraio 2019 offre un interessante approfondimento sui servizi relativi agli immobili i quali sono tassati, ai fini IVA, nel luogo ove detti beni sono situati, questo indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore o del destinatario dei servizi stessi.

L’art.7 quater del DPR 633/72 prevede infatti che il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad un bene immobile sia quello in cui è situato il bene.

Ovviamente non tutti i servizi riferiti agli immobili soggiacciono a questa normativa ed al riguardo il Regolamento di esecuzione UE n.1042 del 7.10.2013, in vigore dal 1.1.2017 ed integrativo e modificativo del Regolamento del 15.3.2011 n.282, precisa, all’articolo 31 bis, che rientrano in tale nozione solo i servizi che prestano un nesso sufficientemente diretto con tali beni. A tal riguardo il collegamento richiesto sussiste qualora il bene rappresenta una parte essenziale ed indispensabile della prestazione oppure se il servizio è destinato da un bene immobile.

Pertanto i punti da esaminare, ai fini della verifica della territorialità del tributo, riguardano la natura di bene immobile ed il nesso diretto con quest’ultimo.

Nel quesito oggetto di interpello si rappresenta infatti la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, direzione e coordinamento della sicurezza di opere “infrastrutturali” rappresentate dalla costruzione di un ponte ed una pista ciclabili nonchè un’area ricreativa con parcheggio camper.

Per quanto riguarda la definizione di “immobile” l’art.13-ter del Regolamento 282/2011 da rilievo alla “fissità” stabile del bene al suolo che, in concreto si traduce nella difficoltà di rimuoverlo o smontarlo se non alterandolo o distruggendolo.

Nello specifico si considera bene “immobile”, oltre che al suolo o sottosuolo, un qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile.

Costituisce inoltre “immobile” qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fab­brica­to o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edi­fi­cio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori nonché qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio.

La definizione, dunque, comprende sia beni che non possono essere spostati o che non possono essere spostati agevolmente sia beni che possono essere spostati, ma che si considerano “immobili” in quanto “incorporati in”, “integrati in”, “strettamente connessi a” o ancora “installati in modo permanente in” un bene immobile.

Infine le Note esplicative della Commissione Europea relative al citato regolamento 1042/2013 chiariscono, al punto 2.2.2.1, che in tale definizione rientrano anche le opere di ingegneria civile, quali strade, ponti, aerodromi, porti, dighe, condotte del gas, impianti idrici e fognari, nonché impianti industriali quali centrali elettriche, turbine eoliche, raffinerie ecc.

Le note esplicative (punti 19 -21) precisano che le citate disposizioni sono applicabili esclusiva­mente nel caso in cui il servizio sia relativo a beni immobili specifici, ossia chiaramente identificati o identificabili. Ciò deriva direttamente dallo stretto nesso di collegamento che deve esistere tra servizio e bene immobile oggetto di tale servizio. Viceversa, nei casi in cui non sia possibile identificare un bene immobile specifico, non è pa­ri­men­ti possibile assoggettare ad imposta il servizio nel luogo in cui si dovrebbe trovare il bene.

Per quanto riguarda la tipologia di servizi, l’art. 31-bis par. 2 del regolamento UE 282/2011 contiene diciassette fattispecie che vanno dalla elaborazione di planimetrie, ai servizi di sicurezza, di edificazione e demolizione, per finire ai servizi di valutazione e di locazione.

Al termine di questa analisi l’Agenzia ritiene pertanto che i lavori di realizzazione delle opere nonché di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, riferite alla pista ed al ponte ciclabili, nonché all’area ricreativa, rientrano tra le prestazioni relative a beni immobili e pertanto sono da assoggettare ad IVA ai sensi della normativa del luogo ove tali beni sono situati.