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Eco e sismabonus anche per i fabbricati locati

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.34 del 25.6.2020, riconosce la spettanza delle detrazioni per:

  • eco bonus di cui all’art.1 commi da 344 a 347 L. 296/2006 e successive proroghe e modificazioni,
  • sisma bonus di cui all’art. 16 co. 1-bis e seguenti DL 4.6.2013 n.63

anche ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti beni, siano essi strumentali, beni merce o patrimoniali.

In pratica le detrazioni IRPEF ed IRES per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica spettano ai titolari di reddito di impresa a prescindere dalla destinazione degli immobili posseduti o detenuti oggetto degli interventi.

Nello specifico l’Agenzia delle Entrate, con la citata risoluzione, riconosce finalmente la spettanza delle detrazioni anche per gli immobili concessi in locazione a terzi.

Tale conclusione deriva da un lungo contenzioso tra gli uffici finanziari ed i contribuenti conclusosi con una serie di sentenze della Corte di Cassazione (in ultimo n. 29162, 29163 e 29164 del 12.11.2019) che hanno concluso a favore del contribuente precisando che le norme in tema di miglioramento energetico del patrimonio immobiliare italiano “non pongono alcuna limitazione né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili) né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle “persone fisiche”, “non titolari di reddito d’impresa” ed ai titolari di “reddito d’impresa”, incluse ovviamente le società) alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta).”

Inoltre, concludono le sentenze, la distinzione tra immobili strumentali, merce e patrimoni, non rileva ex se ma incide solo sul piano fiscale e contabile, non essendovi nell’art. 1 co. 344 L. 296/2006 alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.

La risoluzione conclude precisando che devono essere superate le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi (tra cui le ris. 303/2008, 340/2008 e 22/2018) e, nella gestione del contenzioso pendente in materia, gli uffici dovranno tenere conto del nuovo indirizzo abbandonando la pretesa erariale.

Stefano Spina