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Imbullonati esclusi dalla rendita dal 1.1.2016

La rendita catastale degli immobili a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D) e particolare (categorie catastali del gruppo E) è determinata con stima diretta per ogni singola unità. A tal riguardo la Corte Costituzionale, con sentenza n.162 del 20 maggio 2008, ha affermato che in tale sede occorre tenere conto di tutti gli impianti che “caratterizzano la destinazione dell’unità” e che presentano specifici requisiti di “immobiliarità”. In pratica, secondo la suprema corte, nella determinazione della rendita occorre fare riferimento a tutte quelle componenti che contribuiscono ad assicurare all’immobile una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo. Tale pensiero è stato trasfuso nella circolare dell’Agenzia del Territorio n.6/T del 30 novembre 2012, documento che ha assunto successivamente rango di disposizione normativa in quanto considerato strumento di interpretazione autentica in base all’art.1 comma 244 della L.23 dicembre 2014 n.190.

Successivamente, a seguito della “levata di scudi” dei contribuenti i quali, attraverso la lievitazione della rendita vedevano applicare le imposte locali (IMU, TASI ecc) anche sugli impianti a servizio degli stabili ma finalizzati alle attività ivi svolte, l’art.1 comma 21 della L. 28 dicembre 2015 n.208 ha disposto che, a partire dal 1 gennaio 2016, “la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare … è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”

Nella circ. Agenzia delle Entrate 1.2.2016 n. 2 è precisato che sono tuttora da ricomprendere nel conteggio della rendita tutti gli elementi strutturalmente connessi quali, ad esem­pio, gli impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione e condiziona­men­to, di antincendio, di irrigazione, gli ascensori, i montacarichi, le scale, le rampe e i tappeti mobili. Vi rientrano i pannelli solari integrati sui tetti e nelle pareti che non pos­sono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi.

Viceversa, non sono più oggetto di stima per le industrie manifatturiere: i macchinari, le attrezzature e gli im­pian­ti costituenti le linee produttive, indipendentemente dalla tipologia consi­derata (ad esempio i sistemi di automazione e propulsione, le pom­pe, i motori elettrici, i carriponte e le gru, le apparecchiature mobili e i sistemi robotizzati, le macchine continue, nonché i macchinari per la miscela­zione, la macinazione, la pressatura, la formatura, il taglio, la tor­ni­tura, la laminazione, la tessitura, la cottura e l’essiccazione dei prodotti). Analogamente per le centrali di produzione di energia e stazioni elettriche non sono da ricomprendere nel conteggio: le caldaie, le camere di combustione, le turbine, le pompe, i generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i condensatori, i compressori, le valvole, i silen­ziatori e i sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasformatori e gli impianti di sezionamento, i catalizzatori e i captatori di polveri, gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni.

Poiché il comma 21 della L.208/2015 ha affermato che gli effetti della modifica decorrono dal 1 gennaio 2016 e, come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 1.2.2016 n.2 (§ 1), non si tratta di norma di interpretazione autentica, per le stime delle unità immobiliari riferibili a date antecedenti al 1 gennaio 2016 restano salve le disposizioni riportate nella citata circolare 6/T del 2012. Tale affermazione, oltre che desumibile dalla norma stessa, è contenuta nella risposta alla interrogazione parlamentare 10 ottobre 2018 n. 5-00671.

Tuttavia il contribuente, inciso della rendita “incrementata” del valore degli impianti, può sempre, in base al comma 22 della L.208/2015, richiedere la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri sopra esaminati. Occorre presentare una particolare tipologia di dichiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto, denominata “Dichiarazione resa ai sensi dell’art.1, comma 22, L. n. 208/2015″, a cui è automaticamente connessa la causale “Rideterminazione della rendita ai sensi dell’art.1, comma 22, L. n. 208/2015”. Tale causale verrà riportata in visura a seguito della registrazione nella banca dati catastale della dichiarazione di aggiornamento. La variazione, per espressa previsione normativa (art. 13 comma 4 DL 6.12.2011 n.201) avrà effetto fiscale a partire dal primo gennaio dell’anno successivo alla sua notifica all’intestatario.