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Bonus antisismico anche per i capannoni

L’art. 16 co.1 bis del DL 4.6.2013 n.63, come modificato dal co.2 lett. c) n.2 art.1 L.232/2016, ha previsto la possibilità, sia per i soggetti privati che per le imprese, di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una percentuale delle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche nonché per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica degli immobili ad uso abitativo (non necessariamente abitazione principale) oppure destinati allo svolgimento di attività produttive.

Per poter beneficiare dell’agevolazione:

  • le procedure autorizzatorie devono essere iniziate dopo l’1.1.2017;
  • gli edifici devono essere ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3, di cui all’DPCM 20.3.2003 n 3274;
  • gli interventi antisismici di cui alla lett. i) dell’art.16 bis del TUIR devono riguardare costruzioni adibite ad uso abitativo oppure produttivo;
  • le spese devono essere sostenute a partire dal 1.1.2017 fino al 31.12.2021.

La detrazione spetta nella misura del 50% della spesa sostenuta fino ad un ammontare complessivo non superiore ad euro 96.000 per unità immobiliare e per intervento.

La detrazione aumenta:

  • al 70% nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell’immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • all’80% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell’immobile a due classi di rischio inferiori (si veda il DM 28.2.2017 n.58).

Per poter beneficiare dell’agevolazione del 70% e dell’80%, il DM 28.2.2017 n. 58 ha stabilito che il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la riduzione della classe di rischio e che tale asseverazione deve essere allegata alla SCIA.

Se gli interventi antisismici sono realizzati sulle parti comuni condominiali, l’aliquota della detrazione aumenta:

  • al 75% se dalla realizzazione degli stessi il rischio sismico dell’immobile si riduce sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • all’85% se dalla realizzazione degli stessi si determini il passaggio dell’immobile a due classi di rischio inferiori.

In questo caso le detrazioni maggiorate si applicano fino ad un massimale di spesa di euro 96.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Dall’1.1.2017, per tali interventi, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito:

  • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,
  • ovvero ad altri soggetti privati riconducibili all’intervento stesso,

con la possibilità di cedere ulteriormente il credito.

La cessione risulta esclusa nei confronti di pubbliche amministrazioni, istituti di credito od altri intermediari finanziari.