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Locazioni a canone concordato

La riforma della disciplina delle locazioni, ad opera della L. 9.12.1998 n.431, ha introdotto, per gli immobili ad uso abitativo, i contratti a canone concordato per i quali, a fronte di un canone “calmierato” sono previsti importanti sconti fiscali.

La presente tabella riepiloga le fattispecie più ricorrenti.

 

Tipologia di contratto Imposte dirette Cedolare secca Imposta di registro IMU – TASI
A discrezione del comune Per tutti
Contratti a canone convenzionato

(art. 2 co.3 L.431/98)

Siti in comuni ad alta tensione abitativa Riduzione del 30% della base imponibile 10% Riduzione del 30% della base imponibile Eventuale delibera del comune Riduzione del 25% dell’aliquota
Siti in altri comuni Nessuna riduzione 21% Nessuna riduzione Eventuale delibera del comune Riduzione del 25% dell’aliquota
Contratti di natura transitoria

(art.5 co.1 L.431/98)

Siti in comuni ad alta tensione abitativa Nessuna riduzione 10% Nessuna riduzione Eventuale delibera del comune Riduzione del 25% dell’aliquota
Siti in altri comuni Nessuna riduzione 21% Nessuna riduzione Eventuale delibera del comune Riduzione del 25% dell’aliquota
Contratti per studenti universitari

(art.5 co.2 e 3 L.431/98)

Riduzione del 30% della base imponibile 10%[1] Riduzione del 30% della base imponibile Eventuale delibera del comune Eventuale delibera del comune

 

 

[1] Ai sensi dell’art.5 co.3 L.431/98 le agevolazioni spettano esclusivamente per i contratti aventi ad oggetto immobili situati in comuni sede di università o di corsi universitari distaccato e nei comuni limitrofi.