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Registrazione dei preliminari con F24

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 9 del 20.2.2020, in attuazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27.1.2020, ha istituito i codici tributo da utilizzare per il pagamento delle  somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati mediante modello F24 in luogo del modello F23. Tale modalità, fruibile dal 2 marzo 2020, permette di pagare le imposte dovute per tutti gli atti privati e quindi, tra gli altri, i contratti preliminari di compravendita, i contratti di comodato ed i verbali di distribuzione di utili delle società mediante l’utilizzo del modello F24 ordinario e non il mod. F24 ELIDE previsto per il pagamento dell’imposta sulle locazioni e affitti.

Le specificità di tale modello, in luogo del mod.F23, sono indubbie sia per la possibilità di utilizzare in compensazione altri tributi, che, soprattutto, per la comodità di eseguire il pagamento con le procedure di home banking oppure con l’applicativo F24 web del proprio cassetto fiscale.

In tal caso occorre solo tenere presenti i tempi, solitamente di 3 o 4 giorni, nel rilascio dei modelli quietanzati.

I nuovi codici tributo sono:

  • “1550” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta di registro;
  • “1551” denominato “ATTI PRIVATI – Sanzione pecuniaria imposta di registro – Ravvedimento”;
  • “1552” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta di bollo”;
  • “1553” denominato “ATTI PRIVATI – Sanzione imposta di bollo – Ravvedimento”;
  • “1554” denominato “ATTI PRIVATI – Interessi”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.

Mediante il codice 1552 è possibile il contestuale versamento dell’imposta di bollo (non apponendo più i contrassegni telematici sull’atto) come già avviene per la registrazione telematica dei contratti di locazione.

Proprio per coloro che voglio usufruire di tale modalità di pagamento, al fine di evitare contestazioni nel ritardato pagamento dell’imposta di bollo trattandosi di un tributo dovuto fin dall’origine dell’atto, occorre la contestualità del versamento con quella della formazione dell’atto stesso.

Pertanto occorrerà ad esempio, lo stesso giorno della sottoscrizione di un contratto di comodato immobiliare, in luogo dell’apposizione del contrassegno telematico, procedere al pagamento delle imposte tramite mod.F24.

Viceversa, in caso di pagamento tardivo, il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso con riferimento ad una sanzione base del 100% dell’imposta ai sensi dell’art.25 co.1 DPR 642/72 oltre al conteggio degli interessi legali da calcolare su base giornaliera. Tenendo presente che rimane immutato il termine di 20 giorni per la registrazione degli atti, in caso di pagamento dell’imposta in un giorno successivo si potrà ricorrere, per l’imposta di bollo, alla sanzione ridotta del 10% di cui alla lettera a) dell’art.13 DLgs 472/97.

Poiché il codice tributo 1550 sostituisce i codici tributo 104T, 105T e 109T utilizzati con il modello F23 si potrà creare qualche problema per lo scomputo dell’imposta sulle caparre ed acconti prezzo dei contratti preliminari di compravendita immobiliare di cui all’art.10 Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 da quella fissa dovuta in sede di registrazione del preliminare stesso. In tal caso, in base alla circolare dell’Agenzia delle Entrate 29.5.2013 n.18 (Parte III § 3.1) i notai dovranno, in sede di registrazione dell’atto definitivo, scindere i versamenti non essendo scomputabile l’imposta fissa.

Stefano Spina