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Efficacia della notifica della rendita catastale – Cass. 10126/2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.10126 dello scorso 11 aprile 2019, ha analizzato l’efficacia, ai fini delle imposte locali (ICI e IMU), della rendita catastale notificata al contribuente in un periodo di imposta successivo a quello della sua richiesta.

La vicenda nasce da un contenzioso tra una società di produzione di energia elettrica ed un comune in riferimento alla base imponibile, e conseguente determinazione dell’imposta, relativa ad alcuni fabbricati la cui richiesta di iscrizione in catasto era stata presentata nell’anno 2004 ma la notifica della rendita era avvenuta solamente nell’anno 2011.

Occorre premettere che, in base all’articolo 5 co.1 del Dlgs 504/92, la base imponibile, per i fabbricati iscritti in catasto, è determinata rivalutando, sulla base di appositi coefficienti, la rendita risultante al 1° gennaio dell’anno di imposizione; invece per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, applicando al valore di bilancio (al lordo delle quote di ammortamento) gli appositi coefficiente annualmente determinati.

Sulla questione la sentenza n.3160/2011 della Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che tale criterio “vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata” per cui, da tale data il proprietario, pur applicando in via provvisoria il metodo di determinazione contabile del valore, aderisce al sistema generale di determinazione del valore sulla base della rendita catastale e come tale, una volta determinata la rendita definitiva, può essere obbligato a pagare una somma superiore oppure avere il diritto di corrispondere un importo inferiore potendo, in tal caso, richiedere il rimborso dell’eccedenza nei termini di legge.

Tale assunto non perde efficacia neppure alla luce del disposto dell’art.74 L.21.11.2000 n.342 secondo cui, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla data della loro notificazione.

Infatti con tale disposizione si è voluto esclusivamente individuare il momento a partire dal quale l’ente locale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le proprie ragioni contro di essa, tenendo tuttavia presente che gli effetti retroagiscono al momento della richiesta coincidente, solitamente, con la presentazione del modello DOCFA (In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza 11 maggio 2016 n.9595).

Pertanto, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, il criterio contabile (ovvero il costo rivalutato) deve essere applicato in forma definitiva (senza che l’ente locale possa effettuare contestazioni se non limitatamente ai costi indicati ed ai coefficienti di rivalutazione utilizzati) fino all’anno nel quale viene richiesta l’attribuzione di rendita attraverso la presentazione del modello DOCFA.

A partire dall’anno successivo a quello di richiesta della rendita il contribuente può, provvisoriamente, continuare a calcolare l’imposta sulla base dei costi rivalutati oppure utilizzare la rendita proposta moltiplicata per gli appositi coefficienti.

Tuttavia, una volta ritualmente notificata, la rendita verrà utilizzata per ricalcolare le annualità “sospese” a partire da quella successiva alla richiesta. Tale principio è peraltro rinvenibile anche nelle sentenze della Corte di Cassazione n.11472/2018 e 4613/2018.

Stefano Spina