{"id":2092,"date":"2020-09-27T17:52:59","date_gmt":"2020-09-27T15:52:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.locazioni-immobiliari.it\/site\/?p=2092"},"modified":"2020-09-27T17:52:59","modified_gmt":"2020-09-27T15:52:59","slug":"superbonus-110-al-condomino-che-si-fa-carico-dellintera-spesa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.locazioni-immobiliari.it\/site\/superbonus-110-al-condomino-che-si-fa-carico-dellintera-spesa\/","title":{"rendered":"Superbonus 110 % al condomino che si fa carico dell&#8217;intera spesa"},"content":{"rendered":"<p>Secondo l\u2019Agenzia delle Entrate le detrazioni fiscali, in primis il cd. superbonus di cui all\u2019art. 119 DL 34\/2020 ma, analogo ragionamento si applica anche a tutte le altre detrazioni connesse alle spese sugli immobili, spettano esclusivamente ai soggetti che possiedono redditi imponibili.<\/p>\n<p>Tale pensiero era gi\u00e0 stato esplicitato, in tema di interventi volti al risparmio energetico, nella risoluzione n.33 del 5 febbraio 2008 ove l\u2019Agenzia aveva precisato che, trattandosi di una detrazione dalle imposte sul reddito e non di un credito d\u2019imposta, il presupposto per poter godere del beneficio consisteva nell\u2019essere un soggetto passivo IRPEF oppure IRES. Risultava pertanto escluso un comune in quanto non soggetto d\u2019imposta ai sensi dell\u2019art. 74 TUIR.<\/p>\n<p>Tale interpretazione \u00e8 stata confermata, con riferimento al superbonus, sia nella circolare 24\/2020, ove il beneficio viene negato ai soggetti che non possiedono redditi imponibili oppure non sono soggetti, per previsione normativa, alle imposte sui redditi e all\u2019imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive, che nella recente risposta ad interpello 397\/2020.<\/p>\n<p>Medesimo ragionamento dovrebbe valere per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. in regime forfetario) ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l\u2019imposta lorda \u00e8 assorbita dalle altre detrazioni o non \u00e8 dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).<\/p>\n<p>Tuttavia, per tali fattispecie, viene in soccorso la possibilit\u00e0, introdotta dall\u2019art. 121 del DL 34\/2020 per gran parte dei bonus edilizi, di optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la cessione del credito a terzi.<\/p>\n<p>Ritornando sulla questione iniziale, ovvero i soggetti esclusi, appare evidente come la presenza di qualche condomino con tali caratteristiche potrebbe generare resistenza in sede di delibera dei lavori agevolati.<\/p>\n<p>Si pensi ad un ente pubblico territoriale proprietario di alcuni alloggi rappresentanti oltre due terzi del valore dell\u2019edificio. Risulta evidente che l\u2019ente, non avendo particolari interessi non potendo fruire di alcun beneficio, sia contrario all\u2019esecuzione dei lavori per cui \u00a0l\u2019assemblea, anche con le maggioranze ridotte ex art. 119 co.9 bis DL 34\/2020, non deliberer\u00e0 l\u2019intervento.<\/p>\n<p>Si pensi anche al caso pi\u00f9 problematico ove il condomino, in minoranza, sia costretto ad accettare la deliberazione assembleare ma, per propria scelta o difficolt\u00e0 finanziare, non ottemperi al pagamento delle proprie rate di stati avanzamento lavori. In tale situazione, la mancata costituzione del fondo speciale di importo pari all\u2019ammontare dei lavori ex art. 1135 co.1 punto 4) c.c.\u00a0 potrebbe bloccare di fatto l lavori con la conseguente perdita del beneficio.<\/p>\n<p>A tali fattispecie potrebbe essere utile applicare il disposto dell\u2019art.10 co.3 del DL 16.7.2020 n.76 convertito dalla L. 11.9.2020 n.120 il quale stabilisce che \u201cciascun partecipante alla comunione o al condominio pu\u00f2 realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all&#8217;articolo 1102 del codice civile\u201d.<\/p>\n<p>In pratica tale norma, nata per l\u2019abbattimento delle barriere architettoniche ma estesa anche ai lavori rientrati nel superbonus, prevede la possibilit\u00e0 che un condomino si faccia carico dell\u2019intera spesa, peraltro coperta dalla detrazione del 110 %, evitando i problemi sopra evidenziati.<\/p>\n<p>Risulta pertanto possibile assumere una deliberazione condominiale per l\u2019esecuzione di un intervento rientrante nel \u201csuperbonus\u201d ove si facciano carico dell\u2019intera spesa, alternativamente, uno o pi\u00f9 condomini a cui possano spettare le detrazioni.<\/p>\n<p>Tali soggetti potranno, in luogo dell&#8217;utilizzo diretto della detrazione spettante, calcolata sull\u2019intero importo dei lavori, ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure cedere un credito d&#8217;imposta di pari ammontare.<\/p>\n<p>La spettanza dell\u2019intera detrazione al soggetto che ha sostenuto l\u2019intera spesa (legittimato dall\u2019assemblea di condominio in base all\u2019art.10 co.3 DL 76\/2020) \u00e8 stata confermata dall\u2019Agenzia delle Entrate, in ultimo nella circolare 8.7.2020 n.19 (pg. 246 seg.) prevedendo che il singolo condomino possa fruire della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, in ragione dei millesimi di propriet\u00e0 o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile.<\/p>\n<p>Quest\u2019ultima norma, al primo comma, precisa che \u201cle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell\u2019edificio per la prestazione dei servizi nell\u2019interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della propriet\u00e0 di ciascuno, salvo diversa convenzione.\u201d<\/p>\n<p>Nello specifico l\u2019assemblea ex art.10 co.3 DL 74\/2020 rappresenta la \u201cdiversa convenzione\u201d che legittima la detrazione stessa.<\/p>\n<p>Stefano Spina<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Secondo l\u2019Agenzia delle Entrate le detrazioni fiscali, in primis il cd. superbonus di cui all\u2019art. 119 DL 34\/2020 ma, analogo ragionamento si applica anche a tutte le altre detrazioni connesse alle spese sugli immobili, spettano esclusivamente ai soggetti che possiedono redditi imponibili. 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