{"id":2066,"date":"2020-09-16T11:03:31","date_gmt":"2020-09-16T09:03:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.locazioni-immobiliari.it\/site\/?p=2066"},"modified":"2020-09-16T11:03:31","modified_gmt":"2020-09-16T09:03:31","slug":"cambia-il-testo-unico-delledilizia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.locazioni-immobiliari.it\/site\/cambia-il-testo-unico-delledilizia\/","title":{"rendered":"Cambia il testo unico dell&#8217;edilizia"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019art.10 del DL 76\/2020 nel testo risultante dalla legge di conversione 11.9.2020 n.120 contiene importanti novit\u00e0 in campo urbanistico.<\/p>\n<p>Innanzitutto, rispetto alla versione originaria, vengono incluse, tra le installazioni di manufatti leggeri e strutture considerate come \u201cinterventi di nuova costruzione\u201d anche le tende e le unit\u00e0 abitative mobili collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive.<\/p>\n<p>In secondo luogo viene introdotto, all\u2019art.23-quater del DPR 380\/2001 l\u2019\u201duso temporaneo\u201d inteso come l\u2019utilizzazione di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.<\/p>\n<p>A tal fine occorrer\u00e0 stipulare una apposita convenzione con il comune per regolare, tra l\u2019altro, la durata dell\u2019uso e le modalit\u00e0 di utilizzo degli immobili.<\/p>\n<p>Inoltre viene introdotto, all\u2019art.94 del DPR 380\/2001, il \u201csilenzio assenso\u201d per l\u2019autorizzazione preventiva dell\u2019ufficio tecnico della regione all\u2019inizio dei lavori in localit\u00e0 sismiche.<\/p>\n<p>Infine viene rimodulata la proroga per i permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020 prevedendo da un lato che rientrano nel perimetro anche i permessi per i quali l\u2019amministrazione competente abbia gi\u00e0 accordato una proroga ai sensi del comma 2 art. 15 DPR 380\/2001 e, dall\u2019altro, che la proroga abbia efficacia di un anno per i termini di inizio dei lavori e di tre anni per l\u2019ultimazione degli stessi.<\/p>\n<p>Esaminando invece le conferme, di indubbio interesse risulta la norma che prevede, negli interventi di demolizione e ricostruzione, la possibilit\u00e0 di ricostruire l\u2019edificio nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti e non pi\u00f9 rispettando quelle previste dal vigente piano regolatore. In tal caso gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l\u2019intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell\u2019altezza massima dell\u2019edificio mentre fino ad ora occorreva rispettare la coincidenza dell\u2019area di sedime e del volume dell\u2019edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell\u2019altezza massima di quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p>Tale deroga, nelle zone omogenee A e nei centri e nuclei storici consolidati \u00e8 consentita esclusivamente nell\u2019ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati di competenza comunale.<\/p>\n<p>Inoltre, nell\u2019ambito degli interventi di manutenzione straordinaria (di cui alla lettera b del comma 1 art. 3 DPR 380\/2001) sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l\u2019agibilit\u00e0 dell\u2019edificio ovvero per l\u2019accesso allo stesso.<\/p>\n<p>Continuando nelle modifiche si rileva che negli interventi di ristrutturazione edilizia (di cui alla lettera d del comma 1 art. 3 DPR 380\/2001) sono ricompresi quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche con le innovazioni necessarie per l\u2019adeguamento alla normativa antisismica, per l\u2019applicazione della normativa sull\u2019accessibilit\u00e0, per l\u2019istallazione di impianti tecnologici e per l\u2019efficientamento energetico.<\/p>\n<p>Con la modifica dell\u2019art.9 bis del DPR 380\/2001, ai fini della regolarit\u00e0 edilizia, si introduce la definizione di stato legittimo dell\u2019immobile, intendendo per tale quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o ne ha legittimato la stessa oppure da quello che ha disciplinato l\u2019ultimo intervento edilizio, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.<br \/>\nPer gli immobili realizzati in un\u2019epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo \u00e8 quello desumibile dalle\u00a0informazioni catastali di primo impianto\u00a0o da altri documenti probanti, quali le\u00a0riprese fotografiche, gli\u00a0estratti cartografici, i\u00a0documenti d\u2019archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l\u2019ultimo intervento edilizio che ha interessato l\u2019intero immobile oppure l\u2019unit\u00e0 immobiliare.<\/p>\n<p>In merito alla regolarit\u00e0 costruttiva si segnala che il nuovo articolo 34-bis, titolato \u201ctolleranze costruttive\u201d, prevede una difformit\u00e0 del 2% delle misure effettive rispetto a quelle concessionate nonch\u00e9 considera come \u201ctolleranze esecutive\u201d le irregolarit\u00e0 geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entit\u00e0, nonch\u00e9 la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l\u2019attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l\u2019agibilit\u00e0 dell\u2019immobile.<\/p>\n<p>Infine si segnala che il comma 3 dell\u2019art.10 prevede la possibilit\u00e0 per ciascun partecipante alla comunione o al condominio di realizzare a proprie spese ogni opera relativa all\u2019abbattimento delle barriere architettoniche di cui all\u2019art. 2 L. 13\/89 ed al superbonus di cui all\u2019art. 119 DL 34\/2020.<\/p>\n<p>Tale possibilit\u00e0 potrebbe sbloccare molti interventi di riqualificazione degli immobili ove, fruendo della detrazione maggiorata, un solo condominio voglia farsi carico dell\u2019intera spesa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Stefano Spina<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019art.10 del DL 76\/2020 nel testo risultante dalla legge di conversione 11.9.2020 n.120 contiene importanti novit\u00e0 in campo urbanistico. 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