{"id":2045,"date":"2020-06-07T17:00:52","date_gmt":"2020-06-07T15:00:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.locazioni-immobiliari.it\/site\/?p=2045"},"modified":"2020-06-07T17:02:14","modified_gmt":"2020-06-07T15:02:14","slug":"il-credito-dimposta-sulle-locazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.locazioni-immobiliari.it\/site\/il-credito-dimposta-sulle-locazioni\/","title":{"rendered":"Il credito d&#8217;imposta sulle locazioni"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019art.28 del dl 19.5.2020 n.34 ha esteso il credito d\u2019imposta per i canoni di locazione degli immobili non abitativi, gi\u00e0 previsto per determinate categorie e limitatamente al mese di marzo 2020 dall\u2019art.65 DL 18\/2020, ampliando le categorie che possono accedervi ricomprendendo i mesi di aprile e maggio 2020.<\/p>\n<p>L\u2019Agenzia delle Entrate in data 6.6.2020, con la circolare n.14 e la risoluzione n.32, ha fornito le prime indicazioni e istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019art. 65 del dl 17.3.2020 n.18, convertito con modificazioni dalla L.24.4.2020 n.27, ha previsto, per gli esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa, un credito d\u2019imposta nella misura del 60 per cento dell\u2019ammontare del canone di locazione, relativo al <strong>mese di marzo 2020<\/strong>, di immobili rientranti nella categoria catastale C\/1.<\/p>\n<p>Il credito di imposta non si applica:<\/p>\n<ul>\n<li>ai contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D\/8 (circ. 3.4.2020 n.8 \u00a7 3.2),<\/li>\n<li>alle attivit\u00e0 rimaste aperte ai sensi dell\u2019art.1 DM 11.3.2020 (attivit\u00e0 di vendita di generi alimentari e di prima necessit\u00e0 di cui all\u2019allegato 1 al DM 11.3.2020 e servizi alla persona di cui all\u2019allegato 2 al DM 11.3.2020),<\/li>\n<li>agli esercenti arti e professioni,<\/li>\n<li>ai contratti di affitto di azienda.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il credito d\u2019imposta matura a seguito dell\u2019avvenuto pagamento del canone al locatore (circ. 3.4.2020 n.8 \u00a7 3.1) ed \u00e8 utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal 25.3.2020, con il codice tributo 6914 da utilizzare nella sezione erario.<\/p>\n<p>Il credito d\u2019imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nella nuova versione il credito d\u2019imposta:<\/p>\n<ul>\n<li>spetta per i mesi di <strong>marzo, aprile e maggio 2020<\/strong>,<\/li>\n<li>pu\u00f2 essere richiesto dai soggetti esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 19.5.2020 (pertanto l\u2019anno 2019 per i soggetti solari).<\/li>\n<\/ul>\n<p>La circolare 14\/2020 precisa che rientrano nell\u2019agevolazione anche i soggetti regime forfetario (L.190\/2014) egli imprenditori e le imprese agricole e gli imprenditori occasionali.<\/p>\n<ul>\n<li>si riferisce al canone di locazione, di leasing o di concessione dell\u2019immobile, di tutti gli immobili ad uso non abitativo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In riferimento ai contratti di leasing, la circolare 14\/2020 precisa che il credito d\u2019imposta spetta esclusivamente per i contratti di leasing operativi (o di godimento) e non per quelli finanziari (o traslativi) ove il conduttore sostiene i rischi relativi al bene risultando di fatto assimilati ai contratti di compravendita con annesso finanziamento.<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 pari al 60% del canone mensile, effettivamente pagato nel periodo d\u2019imposta 2020.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel caso in cui le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria all\u2019interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche queste ultime possono concorrere alla determinazione dell\u2019importo sul quale calcolare il credito d\u2019imposta.<\/p>\n<ul>\n<li>non \u00e8 collegato all\u2019esercizio di una specifica attivit\u00e0 per cui spetta anche per le attivit\u00e0 che sono rimaste aperte.<\/li>\n<li>il credito non \u00e8 cumulabile con il credito di cui all\u2019art.65 DL 18\/2020.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Gli immobili oggetto di locazione devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle attivit\u00e0 industriali, commerciali, artigianali, agricole e di interesse turistico a prescindere dalla loro categoria catastale.<\/p>\n<p>Il credito d\u2019imposta spetta anche per gli immobili destinati promiscuamente all\u2019esercizio abituale e professionale dell\u2019attivit\u00e0 di lavoro autonomo a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente a tale attivit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il credito d\u2019imposta spetta inoltre:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>per i contratti di servizi a prestazioni complesse e di affitto d\u2019azienda purch\u00e9 comprensivi di almeno un immobile non abitativo. In tal caso il credito d\u2019imposta \u00e8 pari al 30% del canone complessivo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tra i contratti di servizi a prestazioni complesse rientrano quelli che hanno ad oggetto i villaggi turistici, i centri sportivi, le gallerie commerciali e quelli di coworking.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>per le strutture alberghiere ed agrituristiche, anche stagionali, indipendentemente dal volume d\u2019affari del precedente anno. Le attivit\u00e0 per le quali non occorre fare la verifica della diminuzione dei ricavi sono quelle riconducibili alla sezione 55 dei codici ATECO ovvero:\n<ul>\n<li>1 Alberghi e strutture simili,<\/li>\n<li>20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni,\n<ul>\n<li>20.10 Villaggi turistici<\/li>\n<li>20.20 Ostelli della giovent\u00f9<\/li>\n<li>20.30 Rifugi di montagna &#8211; inclusi quelli con attivit\u00e0 mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>20.40 Colonie marine e montane<\/li>\n<li>20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole<\/li>\n<li>20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence\n<ul>\n<li>fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze<\/li>\n<li>cottage senza servizi di pulizia<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>20.52 Attivit\u00e0 di alloggio connesse alle aziende agricole.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per attivit\u00e0 agrituristica si intende la struttura che svolge l\u2019attivit\u00e0 di cui alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006 e alle relative norme regionali.<\/p>\n<p>L\u2019agevolazione non spetta per i soggetti che svolgono un\u2019attivit\u00e0 alberghiera o agrituristica in forma non abituale conseguendo redditi diversi ai sensi dell\u2019art. 67 co.1 let. i) e l) TUIR.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in riferimento al canone dell\u2019immobile destinato allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 istituzionale. L\u2019eventuale svolgimento di attivit\u00e0 commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d\u2019imposta anche in relazione a quest\u2019ultima attiivit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il credito d\u2019imposta \u00e8 commisurato all\u2019importo versato nel periodo d\u2019imposta 2020 (e quindi pagato entro il 31.12.2020) con riferimento a ciascun mese e. per i conduttori esercenti attivit\u00e0 economica il credito spetta a condizione che, nel mese di riferimento per il quale viene utilizzato ci sia stata una diminuzione di fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell\u2019anno precedente.<\/p>\n<p>Ai fini della verifica del fatturato occorre fare riferimento alle operazioni effettuate nei singoli mesi e non a quelle registrate o per le quali l\u2019IVA \u00e8 divenuta esigibile.<\/p>\n<p>In pratica si potrebbe avere la seguente casistica:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td rowspan=\"2\" width=\"75\">MESI<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"151\">FATTURATO<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"198\">CANONE CONTRATTUALE<\/td>\n<td rowspan=\"2\" width=\"217\">CREDITO SPETTANTE<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"76\">2019<\/td>\n<td width=\"76\">2020<\/td>\n<td width=\"85\">PATTUITO<\/td>\n<td width=\"113\">PAGATO<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"75\">marzo<\/td>\n<td width=\"76\">100.000<\/td>\n<td width=\"76\">60.000<\/td>\n<td width=\"85\">5.000<\/td>\n<td width=\"113\">5.000<\/td>\n<td width=\"217\">nulla: diminuzione fatturato inferiore al 50%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"75\">aprile<\/td>\n<td width=\"76\">90.000<\/td>\n<td width=\"76\">5.000<\/td>\n<td width=\"85\">5.000<\/td>\n<td width=\"113\">5.000<\/td>\n<td width=\"217\">3.000 (5.000 * 60%)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"75\">maggio<\/td>\n<td width=\"76\">100.000<\/td>\n<td width=\"76\">20.000<\/td>\n<td width=\"85\">5.000<\/td>\n<td width=\"113\">2.000<\/td>\n<td width=\"217\">1.200 (2.000 * 60%)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per le strutture turistico-ricettive con attivit\u00e0 solo stagionale il credito d\u2019imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La fruizione del credito d\u2019imposta \u00e8 sospesa alla data del pagamento del canone ed \u00e8 parametrata all\u2019importo effettivamente pagato.<\/p>\n<p>In caso di cessione del credito al locatore a titolo di pagamento del canone stesso il versamento del canone \u00e8 da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.<\/p>\n<p>In altri termini, considerata la finalit\u00e0 della norma di ridurre l\u2019onere che grava in capo al locatario, \u00e8 possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Al fine di dimostrare l\u2019avvenuto pagamento saranno sufficienti le rilevazioni dello stesso nelle scritture contabili del conduttore oppure il documento contabile con la quietanza di pagamento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il credito d\u2019imposta pu\u00f2 essere:<\/p>\n<ul>\n<li>utilizzato in compensazione in corso d\u2019anno,<\/li>\n<li>riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa ed utilizzato in tale sede,<\/li>\n<li>ceduto al locatore\/concedente oppure ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facolt\u00e0 di successiva cessione del credito.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il codice tributo da utilizzare \u00e8 il \u201c6920\u201d da indicare nella sezione Erario indicando l\u2019anno nel quale il credito \u00e8 riconosciuto (anno 2020).<\/p>\n<p>Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>In caso di utilizzo diretto il credito dovr\u00e0 essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa all\u2019anno 2020.<\/p>\n<p>In caso di cessione, la quota di credito non utilizzata dal cessionario nell\u2019anno non pu\u00f2 essere utilizzata negli anni successivi e non pu\u00f2 essere richiesta a rimborso.<\/p>\n<p>In tali casi il credito non utilizzato pu\u00f2 essere oggetto di ulteriore cessione solo nell\u2019anno stesso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Un apposito provvedimento del direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate stabilit\u00e0 le modalit\u00e0 attuative della cessione per cui, ad oggi, non si pu\u00f2 ancora porre in essere la cessione del credito.<\/p>\n<p>Qualora le parti vogliano porre in essere tale accordo potranno prevedere l\u2019immediato pagamento del 40% rinviando la cessione al momento dell\u2019emanazione del provvedimento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Infine il credito d\u2019imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. In relazione al cessionario, invece, qualora il valore nominale del credito ceduto sia maggiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente, emerge una sopravvenienza attiva che concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione netta secondo le ordinarie modalit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Stefano Spina<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019art.28 del dl 19.5.2020 n.34 ha esteso il credito d\u2019imposta per i canoni di locazione degli immobili non abitativi, gi\u00e0 previsto per determinate categorie e limitatamente al mese di marzo 2020 dall\u2019art.65 DL 18\/2020, ampliando le categorie che possono accedervi ricomprendendo i mesi di aprile e maggio 2020. 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