{"id":1878,"date":"2019-11-15T10:41:35","date_gmt":"2019-11-15T09:41:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.locazioni-immobiliari.it\/site\/?p=1878"},"modified":"2019-11-15T10:41:35","modified_gmt":"2019-11-15T09:41:35","slug":"via-libera-della-cassazione-al-risparmio-energetico-sugli-immobili-locati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.locazioni-immobiliari.it\/site\/via-libera-della-cassazione-al-risparmio-energetico-sugli-immobili-locati\/","title":{"rendered":"Via libera della Cassazione al risparmio energetico sugli immobili locati"},"content":{"rendered":"<p>Le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di cui all\u2019art.1 co. 344-349 della L. 27.12.2006 n.296 spettano, in base al disposto normativo, alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni ed ai soggetti, anche in forma associata, titolari o meno di reddito di impresa. In tale definizione rientrano necessariamente gli imprenditori individuali, le societ\u00e0 di persone e le societ\u00e0 di capitali.<\/p>\n<p>Secondo l\u2019interpretazione dell\u2019Agenzia delle Entrate i titolari di reddito d&#8217;impresa possono fruire della detrazione esclusivamente con riferimento ai fabbricati strumentali direttamente utilizzati nell&#8217;esercizio della propria attivit\u00e0 imprenditoriale. Infatti, nella risoluzione n.303 del 15.7.2008 l\u2019Agenzia ha negato la detrazione per gli immobili merce sostenendo che la stessa spetti esclusivamente ai soggetti che utilizzano gli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne facciano commercio.<\/p>\n<p>Successivamente, con la risoluzione 1.8.2008 n.340, la stessa Agenzia ha chiarito che l\u2019agevolazione non pu\u00f2 riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell\u2019attivit\u00e0 esercitata, quali risultano essere i fabbricati locati in quanto rappresentanti l\u2019oggetto dell\u2019attivit\u00e0 esercitata e non cespiti strumentali.<\/p>\n<p>Tale rigida interpretazione \u00e8 stata fin da subito disattesa dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Innanzitutto l\u2019Associazione italiana dei Dottori Commercialisti, nella norma di comportamento 184\/2012 ha sostenuto la spettanza della detrazione indipendentemente dal tipo di attivit\u00e0 svolta e, quindi, anche qualora le unit\u00e0, di propriet\u00e0 di un soggetto titolare di reddito d\u2019impresa, siano destinate alla locazione. A questa sono seguite svariate sentenze delle commissioni tributarie provinciali e regionali (tra tutte C.T.Reg. Bologna 19.12.2016 n.3697\/3\/16 e C.T.Reg. Milano 10.6.2015 n.2549\/12\/15) unanimi nel legittimare l\u2019agevolazione per le spese riferite ai fabbricati locati.<\/p>\n<p>A queste \u00e8 seguita la Corte di Cassazione la quale, con due sentenze gemelle n. 19815 e 19816 del 23.7.2019, ha sancito che la detrazione spetta alle imprese, societ\u00e0 comprese, per tutti gli immobili da queste posseduti, compresi quelli concessi in locazione a soggetti terzi.<\/p>\n<p>Nello stesso solco si inserisce la sentenza n. 29162 di ieri nel quale la Cassazione si \u00e8 espressa sulla spettanza del beneficio per la sostituzione dei serramenti presso un immobile, di propriet\u00e0 di una societ\u00e0 di capitali, locato a terzi.<\/p>\n<p>Nello specifico l\u2019Ufficio, rifacendosi alla risoluzione 340\/2008, aveva negato il beneficio in quanto gli immobili non potevano essere considerati strumentali in quanto affittati.<\/p>\n<p>Al riguardo la Suprema Corte, analizzando il DM 19.2.2007, attuativo dell\u2019art.1 co. 344 ss L.296\/2006, ha evidenziato come la detrazione spetti, tra gli altri, ai titolari di reddito d\u2019impresa che sostengano spese per l\u2019esecuzione degli interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti, anche rurali, di qualsiasi categoria catastale. Nel dettato normativo non vi \u00e8 pertanto alcuna limitazione sulla destinazione dei fabbricati.<\/p>\n<p>L\u2019Agenzia delle Entrate, formulando la propria interpretazione contenuta nella risoluzione 340\/2008 ha espresso esclusivamente un proprio parere il quale, in base all\u2019interpretazione della sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 23031 del 2.11.2007, non vincola n\u00e9 il destinatario n\u00e9 a maggior ragione il giudice. Nello specifico l\u2019\u201dinterpretazione sistematica\u201d fornita dall\u2019Amministrazione finanziaria collide con il disposto normativo che consiste invece nell\u2019incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell\u2019intero patrimonio nazionale, in funzione della tutela dell\u2019interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, non ponendo alcuna limitazione n\u00e9 di tipo oggettivo n\u00e9 di tipo soggettivo.<\/p>\n<p>Infine il richiamo dell\u2019Agenzia alle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all\u2019art.1 L.449\/97, ora confluite nell\u2019art. 16 bis TUIR, quale ulteriore motivazione per la negazione delle agevolazioni, non \u00e8 pertinente in quanto la citata norma fa esclusivo riferimento all\u2019imposta sul reddito delle persone fisiche negando l\u2019applicazione ai redditi d\u2019impresa. Nella fattispecie concreta, invece, il beneficio fiscale non riguarda solamente i soggetti IRPEF ma \u00e8 diretto a tutte le categorie immobiliari ed a tutti i soggetti.<\/p>\n<p>Sulla base di tali considerazioni la sentenza conclude precisando che le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti spettano anche ai soggetti titolari di reddito d\u2019impresa (incluse le societ\u00e0) i quali abbiano sostenuto le spese per l\u2019esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.<\/p>\n<p>A questo punto si auspica che l\u2019Agenzia delle Entrate riformuli il proprio pensiero seguendo l\u2019indirizzo fornito dalla pi\u00f9 recente giurisprudenza in materia.<\/p>\n<p>Stefano Spina<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di cui all\u2019art.1 co. 344-349 della L. 27.12.2006 n.296 spettano, in base al disposto normativo, alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni ed ai soggetti, anche in forma associata, titolari o meno di reddito di impresa. 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