{"id":1587,"date":"2018-10-13T19:12:20","date_gmt":"2018-10-13T17:12:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.locazioni-immobiliari.it\/site\/?p=1587"},"modified":"2018-10-13T19:12:20","modified_gmt":"2018-10-13T17:12:20","slug":"imbullonati-esclusi-dalla-rendita-dal-1-1-2016","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.locazioni-immobiliari.it\/site\/imbullonati-esclusi-dalla-rendita-dal-1-1-2016\/","title":{"rendered":"Imbullonati esclusi dalla rendita dal 1.1.2016"},"content":{"rendered":"<p>La rendita catastale degli immobili a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D) e particolare (categorie catastali del gruppo E) \u00e8 determinata con stima diretta per ogni singola unit\u00e0. A tal riguardo la Corte Costituzionale, con sentenza n.162 del 20 maggio 2008, ha affermato che in tale sede occorre tenere conto di tutti gli impianti che \u201ccaratterizzano la destinazione dell\u2019unit\u00e0\u201d e che presentano specifici requisiti di \u201cimmobiliarit\u00e0\u201d. In pratica, secondo la suprema corte, nella determinazione della rendita occorre fare riferimento a tutte quelle componenti che contribuiscono ad assicurare all\u2019immobile una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo. Tale pensiero \u00e8 stato trasfuso nella circolare dell\u2019Agenzia del Territorio n.6\/T del 30 novembre 2012, documento che ha assunto successivamente rango di disposizione normativa in quanto considerato strumento di interpretazione autentica in base all\u2019art.1 comma 244 della L.23 dicembre 2014 n.190.<\/p>\n<p>Successivamente, a seguito della \u201clevata di scudi\u201d dei contribuenti i quali, attraverso la lievitazione della rendita vedevano applicare le imposte locali (IMU, TASI ecc) anche sugli impianti a servizio degli stabili ma finalizzati alle attivit\u00e0 ivi svolte, l\u2019art.1 comma 21 della L. 28 dicembre 2015 n.208 ha disposto che, a partire dal 1 gennaio 2016, \u201cla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare \u2026 \u00e8 effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonch\u00e9 degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualit\u00e0 e l\u2019utilit\u00e0, nei limiti dell\u2019ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.\u201d<\/p>\n<p>Nella circ. Agenzia delle Entrate 1.2.2016 n. 2 \u00e8 precisato che sono tuttora da ricomprendere nel conteggio della rendita tutti gli elementi strutturalmente connessi quali, ad esem\u00adpio, gli impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione e condiziona\u00admen\u00adto, di antincendio, di irrigazione, gli ascensori, i montacarichi, le scale, le rampe e i tappeti mobili. Vi rientrano i pannelli solari integrati sui tetti e nelle pareti che non pos\u00adsono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi.<\/p>\n<p>Viceversa, non sono pi\u00f9 oggetto di stima per le industrie manifatturiere: i macchinari, le attrezzature e gli im\u00adpian\u00adti costituenti le linee produttive, indipendentemente dalla tipologia consi\u00adderata (ad esempio i sistemi di automazione e propulsione, le pom\u00adpe, i motori elettrici, i carriponte e le gru, le apparecchiature mobili e i sistemi robotizzati, le macchine continue, nonch\u00e9 i macchinari per la miscela\u00adzione, la macinazione, la pressatura, la formatura, il taglio, la tor\u00adni\u00adtura, la laminazione, la tessitura, la cottura e l\u2019essiccazione dei prodotti). Analogamente per le centrali di produzione di energia e stazioni elettriche non sono da ricomprendere nel conteggio: le caldaie, le camere di combustione, le turbine, le pompe, i generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i condensatori, i compressori, le valvole, i silen\u00adziatori e i sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasformatori e gli impianti di sezionamento, i catalizzatori e i captatori di polveri, gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 il comma 21 della L.208\/2015 ha affermato che gli effetti della modifica decorrono dal 1 gennaio 2016 e, come chiarito dalla Circolare dell\u2019Agenzia delle Entrate 1.2.2016 n.2 (\u00a7 1), non si tratta di norma di interpretazione autentica, per le stime delle unit\u00e0 immobiliari riferibili a date antecedenti al 1 gennaio 2016 restano salve le disposizioni riportate nella citata circolare 6\/T del 2012. Tale affermazione, oltre che desumibile dalla norma stessa, \u00e8 contenuta nella risposta alla interrogazione parlamentare 10 ottobre 2018 n. 5-00671.<\/p>\n<p>Tuttavia il contribuente, inciso della rendita \u201cincrementata\u201d del valore degli impianti, pu\u00f2 sempre, in base al comma 22 della L.208\/2015, richiedere la rideterminazione della rendita catastale degli immobili gi\u00e0 censiti nel rispetto dei criteri sopra esaminati. Occorre presentare una particolare tipologia di dichiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene gi\u00e0 censito in catasto, denominata \u201cDichiarazione resa ai sensi dell&#8217;art.1, comma 22, L. n. 208\/2015&#8243;, a cui \u00e8 automaticamente connessa la causale &#8220;Rideterminazione della rendita ai sensi dell&#8217;art.1, comma 22, L. n. 208\/2015&#8221;. Tale causale verr\u00e0 riportata in visura a seguito della registrazione nella banca dati catastale della dichiarazione di aggiornamento. La variazione, per espressa previsione normativa (art. 13 comma 4 DL 6.12.2011 n.201) avr\u00e0 effetto fiscale a partire dal primo gennaio dell\u2019anno successivo alla sua notifica all\u2019intestatario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La rendita catastale degli immobili a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D) e particolare (categorie catastali del gruppo E) \u00e8 determinata con stima diretta per ogni singola unit\u00e0. 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