{"id":1552,"date":"2018-09-14T10:11:08","date_gmt":"2018-09-14T08:11:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.locazioni-immobiliari.it\/site\/?p=1552"},"modified":"2018-09-14T10:11:28","modified_gmt":"2018-09-14T08:11:28","slug":"al-via-le-verifiche-dellenea-per-il-risparmio-energetico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.locazioni-immobiliari.it\/site\/al-via-le-verifiche-dellenea-per-il-risparmio-energetico\/","title":{"rendered":"Al via le verifiche dell&#8217;ENEA per il risparmio energetico"},"content":{"rendered":"<p>Le detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico sono state prorogate a tutto il 31.12.2018 per gli interventi singoli ed al 31.12.2021 per quelli sulle parti comuni condominiali ad opera dell\u2019art.14 DL 4.6.2013 come modificato dalla L.27.12.2017 n.205.<\/p>\n<p>Per poter accedere all\u2019agevolazione, ad esclusione di alcuni interventi minori (sostituzione di serramenti e di schermature solari) per i quali \u00e8 sufficiente una autocertificazione, occorre che un professionista abilitato attesti il rispetto dei requisiti tecnici richiesto dal singolo intervento e predisponga, se del caso, una relazione tecnica nonch\u00e9 l\u2019attestato di prestazione energetica (APE) di ogni singola unit\u00e0 immobiliare di cui si richiedono le detrazioni.<\/p>\n<p>Il comma 2 quinquies dell\u2019art.14 del DL 4.6.2013, introdotto dalla L. 205\/2017, ha previsto che l\u2019ENEA effettui controlli, anche a campione, su tali attestazioni nonch\u00e9 su tutte le agevolazioni spettanti in tema detrazioni per interventi di efficienza energetica, con procedure e modalit\u00e0 disciplinate da un apposito decreto, redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico, che \u00e8 stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri e reca la data dell\u201911.5.2018.<\/p>\n<p>I controlli, che si presume potranno iniziare fin da subito, riguarderanno sia l\u2019esame della documentazione che le verifiche in situ.<\/p>\n<p>Innanzitutto l\u2019ENEA entro il 30 giugno di ogni anno (ma tale termine per il 2018 \u00e8 destinato ad essere prorogato) elabora un programma di controlli a campione sulle istanze trasmesse all\u2019ENEA attraverso l\u2019apposito portale relative a lavori conclusi entro il 31 dicembre dell\u2019anno precedente.<\/p>\n<p>Tale campione non pu\u00f2 eccedere, in termini numerici, lo 0,5 per cento delle istanze prodotte, e la scelta avviene sulla base dei seguenti criteri:<\/p>\n<ul>\n<li>interventi che hanno diritto ad una maggiore aliquota,<\/li>\n<li>istanze che presentano la spesa pi\u00f9 elevata,<\/li>\n<li>istanze che presentano criticit\u00e0 in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per quanto riguarda le verifiche documentali l\u2019ENEA comunica, per ogni istanza oggetto di controllo, l\u2019avvio del procedimento mediante lettera raccomandata o PEC indirizzata al soggetto beneficiario della detrazione oppure, se l\u2019intervento \u00e8 riferito a parti comuni condominiali, all\u2019amministratore del condominio, sulla base dell\u2019indirizzo comunicato all\u2019atto della trasmissione dei dati. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione il beneficiario ovvero l\u2019amministratore invia, tramite PEC indirizzata a <a href=\"mailto:enea@cert.enea.it\">enea@cert.enea.it<\/a> ed in formato PDF, la documentazione prevista per le varie tipologie di interventi sulla base delle indicazioni riportate nelle schede tecniche sul sito dell\u2019ENEA, salvo che la stessa non sia gi\u00e0 stata inviata.<\/p>\n<p>La documentazione deve essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato nei casi in cui sia prevista l\u2019asseverazione in riferimento ai requisiti tecnici; viceversa \u00e8 sufficiente la sottoscrizione digitale da parte dell\u2019amministratore del condominio o del singolo fruitore per gli altri interventi. Se gli interventi riguardano gli impianti occorre anche allegare le dichiarazioni di conformit\u00e0 rilasciate dall\u2019installatore ai sensi del DM 37\/2008 ed eventualmente il libretto di impianto ex DM 10.2.2014.<\/p>\n<p>L\u2019ENEA si riserva 90 giorni di tempo per la verifica della documentazione, potendo peraltro chiedere ulteriori integrazioni, dopodich\u00e8 comunica l\u2019esito del controllo al beneficiario.<\/p>\n<p>L\u2019accertamento documentale produce esito negativo nel caso in cui la documentazione, anche a seguito di integrazioni, risulti carente oppure non risultino soddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dalla norma.<\/p>\n<p>I controlli in situ riguarderanno invece almeno il 3 per cento del campione scelto e saranno preceduti da una comunicazione, tramite raccomandata o PEC, che dovr\u00e0 essere antecedente di almeno 15 giorno a quello fissato per il sopralluogo. Tale data potr\u00e0 essere rinviata per una sola volta. In sede di sopralluogo i tecnici dell\u2019ENEA potranno richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici ed ogni altra informazione ritenuta utile, nonch\u00e9 effettuare fotografie, concludendo la propria attivit\u00e0 con un apposito verbale.<\/p>\n<p>L\u2019accertamento in situ produce esito negativo se la documentazione trasmessa all\u2019ENEA risulta difforme rispetto alle opere effettivamente realizzate.<\/p>\n<p>Una volta terminati gli accertamenti l\u2019ENEA trasmetter\u00e0 all\u2019Agenzia delle Entrate una relazione funzionale alla valutazione circa l\u2019eventuale decadenza dal beneficio. Sar\u00e0 la stessa Agenzia che, valutata la documentazione, provveder\u00e0 se del caso ad emettere il provvedimento di diniego.<\/p>\n<p>L\u2019ENEA infine provveder\u00e0 a segnalare ai corrispondenti ordini di appartenenza dei professionisti firmatari le eventuali discordanze al fine di attivare nei loro confronti le azioni di responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Stefano Spina<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico sono state prorogate a tutto il 31.12.2018 per gli interventi singoli ed al 31.12.2021 per quelli sulle parti comuni condominiali ad opera dell\u2019art.14 DL 4.6.2013 come modificato dalla L.27.12.2017 n.205. 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