{"id":1391,"date":"2018-06-14T09:53:07","date_gmt":"2018-06-14T07:53:07","guid":{"rendered":"http:\/\/locazioni-immobiliari.it\/site\/?p=1391"},"modified":"2018-06-14T09:53:55","modified_gmt":"2018-06-14T07:53:55","slug":"acconto-tasi-alla-verifica-delle-locazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.locazioni-immobiliari.it\/site\/acconto-tasi-alla-verifica-delle-locazioni\/","title":{"rendered":"Acconto TASI alla verifica delle locazioni"},"content":{"rendered":"<p>Ai fini TASI occorre verificare se la detenzione dell\u2019immobile \u00e8 temporanea.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Approssimandosi la data per il versamento dell\u2019acconto TASI per l\u2019anno 2018 non \u00e8 sufficiente riprendere il conteggio effettuato per lo scorso anno ma occorre verificare se nei primi sei mesi dell\u2019anno l\u2019immobile \u00e8 stato occupato da un soggetto diverso dal possessore.<\/p>\n<p>Infatti in tal caso, se il comune ha deliberato l\u2019assoggettamento dell\u2019immobile al tributo, sia il possessore che il detentore sono titolari di un&#8217;autonoma obbligazione tributaria in base all\u2019art.1 co.681 della L.147\/2013.<\/p>\n<p>L&#8217;occupante verser\u00e0 versa la TASI nella misura stabilita dal regolamento comunale, oscillante tra il 10% ed il 30% dell&#8217;imposta complessiva calcolata applicando le aliquote stabilite dal Comune con riferimento alla condizione del titolare del diritto reale, mentre la restante parte sar\u00e0 corrisposta da quest\u2019ultimo. Se il regolamento comunale nulla dice in tema di ripartizione, il detentore dovr\u00e0 versare il 10% dell\u2019imposta.<\/p>\n<p>Per effetto delle modifiche apportate dal co. 14 dell&#8217;<a href=\"http:\/\/www.eutekne.it\/Servizi\/RassegnaLeggi\/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=14357&amp;IdArticolo=357854&amp;Codice_Materia=&amp;testo=&amp;ReLink=Yes\">art. 1<\/a>\u00a0della L. 208\/2015 nel caso in cui l&#8217;unit\u00e0 immobiliare locata, non classificata nelle categorie catastali A\/1, A\/8 e A\/9, sia detenuta da un soggetto che la destini ad abitazione principale il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune. Il conduttore, invece, avendola adibita ad abitazione principale, non \u00e8 obbligato ad alcun versamento.<\/p>\n<p>In base a quanto disposto dall\u2019art. 1 co.673 della L.147\/2013 in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI \u00e8 dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di propriet\u00e0, usufrutto, uso, abitazione e superficie e non dal detentore.<\/p>\n<p>Tale disposizione \u00e8 da esaminare con le dovute attenzioni in quanto, come si \u00e8 visto sopra, nel caso in cui il conduttore non sia soggetto al tributo, il proprietario deve corrispondere l\u2019intero importo.<\/p>\n<p>Purtroppo n\u00e9 la norma n\u00e9 la prassi hanno mai chiarito la definizione di \u201cdetenzione temporanea\u201d termine peraltro non codificato dalle norme fiscali.<\/p>\n<p>Infatti potrebbe configurarsi il caso di una locazione, iniziata il 1 ottobre 2017 e terminata il 31 maggio 2018, avente durata di 8 mesi per la quale, in nessuno dei due anni l\u2019immobile \u00e8 stato detenuto per pi\u00f9 di sei mesi.<\/p>\n<p>L\u2019unico chiarimento \u00e8 stato fornito, in tema di TARES, \u00a0dall\u2019IFEL nella nota 1.9.2014, affermando che se la detenzione risulta inferiore a sei mesi nell\u2019anno solare ma non \u00e8 riconducibile ad un utilizzo <a href=\"http:\/\/home.ilfisco.it\/perl\/fol-new.pl?log-ssckey=0701d4a103437694f02c236a1af70d7c-051;log-ckey=%2412541060;cmd-doc=qry-op90-72b598bde3dea499f130f9c76d3e5f48-t-4255#key-452699-5\">temporaneo<\/a>, come nell&#8217;ipotesi di\u00a0 un\u00a0 contratto di locazione quadriennale che inizia ad ottobre dell\u2019anno in oggetto e prosegue in quelli successivi, la soggettivit\u00e0 passiva risulta essere in capo all\u2019utilizzatore per tutta la durata della detenzione.<\/p>\n<p>Potrebbe essere questa la chiave di lettura della norma, ovvero se il contratto con il quale viene detenuto il bene \u00e8 di durata ultrannuale, o comunque superiore a 6 mesi, e non per esigenze transitorie, allora il detentore \u00e8 obbligato al pagamento del tributo, viceversa occorre verificare i periodi di effettivo possesso.<\/p>\n<p>Occorre ricordare che locatore e detentore sono titolari di autonome obbligazioni tributarie e che la responsabilit\u00e0 solidale \u00e8 prevista solo tra i comproprietari o i detentori e non, quindi, tra possessore e detentore. Infatti, nel caso in cui il possessore sia obbligato al versamento del tributo ma non ottemperi alla propria obbligazione, il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Risposta 3.6.2014 n. 16.)\u00a0ha chiarito che il proprietario non \u00e8 responsabile del mancato pagamento dell\u2019inquilino.<\/p>\n<p>Tuttavia nei casi \u201cdubbi\u201d i due soggetti potrebbero accordarsi affinch\u00e9 l&#8217;intero tributo (quindi comprensivo sia della quota a carico del proprietario che di quella a carico del detentore) sia pagata dal proprietario. Si potrebbe infatti ricorrere all&#8217;istituto dell&#8217;accollo in quanto l&#8217;<a href=\"http:\/\/www.eutekne.it\/Servizi\/RassegnaLeggi\/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=1170&amp;IdArticolo=39264&amp;Codice_Materia=&amp;testo=&amp;ReLink=Yes\">art. 8<\/a>\u00a0della L. 212\/2000 (statuto del contribuente) afferma che &#8220;\u00e8 ammesso l&#8217;accollo del debito d&#8217;imposta altrui senza liberazione del contribuente originario&#8221;. Si ritiene che tale possibilit\u00e0 non debba essere necessariamente recepita nel regolamento comunale, ma che sia tuttavia opportuno precisarlo al Comune stesso essendo sufficiente una comunicazione in carta libera senza particolari formalit\u00e0.<\/p>\n<p>Occorre per\u00f2 tenere presente che l&#8217;accollo non libera dall&#8217;obbligazione tributaria il conduttore per cui, in caso di versamento insufficiente, il Comune potr\u00e0 sempre chiedere la differenza a quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p>Stefano Spina<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ai fini TASI occorre verificare se la detenzione dell\u2019immobile \u00e8 temporanea. &nbsp; Approssimandosi la data per il versamento dell\u2019acconto TASI per l\u2019anno 2018 non \u00e8 sufficiente riprendere il conteggio effettuato per lo scorso anno ma occorre verificare se nei primi sei mesi dell\u2019anno l\u2019immobile \u00e8 stato occupato da un soggetto diverso dal possessore. 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